Art. 7
Il direttore
In vigore dal 7 mag 1990
1. Il direttore della Fondazione è nominato dal consiglio d'amministrazione, su proposta della Commissione, per cinque anni; il suo mandato è rinnovabile.
Il direttore è competente per:
- la preparazione e l'organizzazione dell'attività del consiglio d'amministrazione, degli eventuali gruppi di lavoro specifici costituiti da quest'ultimo e, in particolare, della stesura del progetto di programma di lavoro annuale della Fondazione;
- l'ordinaria amministrazione della Fondazione;
- la preparazione del resoconto delle entrate e delle uscite e l'esecuzione del bilancio della Fondazione;
- la preparazione e pubblicazione dei rapporti menzionati nel presente regolamento;
- tutte le questioni riguardanti il personale;
- l'esecuzione dei compiti di cui all'. 2. Il direttore è responsabile del proprio operato nei confronti del consiglio d'amministrazione e partecipa a tutte le riunioni di quest'ultimo.
3. Il direttore è il rappresentante giuridico della Fondazione.
Storico versioni
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