Art. 3

Funzioni

In vigore dal 7 mag 1990
Ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all', la Fondazione assolve le funzioni seguenti: a) presta assistenza per la definizione del fabbisogno e delle priorità in materia di formazione attraverso l'attuazione di misure di supporto tecnico nel settore della formazione professionale e la collaborazione con i competenti organismi designati dei paesi beneficiari potenziali; b) funge da camera di compensazione, in modo da fornire alla Comunità, agli Stati membri e ai paesi terzi di cui all' oltre che ai paesi beneficiari potenziali e a tutte le altre parti interessate, informazioni concernenti le iniziative in corso e le esigenze future nel campo della formazione, e fornisce una struttura attraverso cui possono essere incanalate le offerte di assistenza; c) sulla base delle lettere a) e b): esamina le possibilità di prendere iniziative in compartecipazione in materia di aiuto alla formazione, compresi progetti pilota, di creare gruppi multinazionali specializzati per la realizzazione di determinati progetti e di selezionare operazioni eventualmente cofinanziabili; finanzia la pianificazione e la preparazione di detti progetti la cui attuazione può essere finanziata mediante contributi di uno o più paesi, di uno o più paesi insieme alla Fondazione o, in casi eccezionali, della Fondazione da sola; d) per le attività ed i progetti che vengono finanziati dalla Fondazione: designa gli appositi enti pubblici e/o privati, dotatii di una comprovata e documentata esperienza in fatto di formazione professionale e della necessaria competenza per la pianificazione, la preparazione, l'esecuzione e/o la gestione di singoli progetti, secondo modalità flessibili e decentrate; e) per i progetti finanziati o cofinanziati dalla Fondazione il consiglio di amministrazione di cui all' fissa le procedure di aggiudicazione, tenendo pienamente conto delle procedure fissate nel contesto del regolamento (CEE) n. 3906/89, e, in particolare, all', o in altri successivi atti giuridici pertinenti; f) in collaborazione con la Commissione, contribuisce al controllo e alla valutazione dell'efficacia generale dell'assistenza alla formazione nei paesi potenzialmente beneficiari; g) divulga informazioni e promuove scambi di esperienze tramite pubblicazioni, riunioni e con altri mezzi adeguati; h) nell'ambito della struttura generale del presente regolamento, espleta altre eventuali funzioni concordate tra il consiglio d'amministrazione e la Commissione.
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Art. 3 Regolamento (UE) 1990/1360 — Funzioni | Portale Normativo