Art. 15

Responsabilità giuridica

In vigore dal 7 mag 1990
1. La responsabilità contrattuale della Fondazione è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in questione. 2. In materia di responsabilità extracontrattuale, la Fondazione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalla Fondazione stessa o dai suoi dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni. La Corte è competente a conoscere le controversie riguardanti il risarcimento. 3. La responsabilità personale dei dipendenti nei confronti della Fondazione è disciplinata dalle disposizioni applicabili al personale di quest'ultima.
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Art. 15 Regolamento (UE) 1990/1360 — Responsabilità giuridica | Portale Normativo