Art. 15 · Responsabilità giuridica

Art. 15

Responsabilità giuridica

In vigore dal 7 mag 1990
1. La responsabilità contrattuale della Fondazione è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in questione. 2. In materia di responsabilità extracontrattuale, la Fondazione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalla Fondazione stessa o dai suoi dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni. La Corte è competente a conoscere le controversie riguardanti il risarcimento. 3. La responsabilità personale dei dipendenti nei confronti della Fondazione è disciplinata dalle disposizioni applicabili al personale di quest'ultima.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:1360:oj#art-15