Art. 7
In vigore dal 28 apr 1989
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1989.
Tuttavia, le disposizioni dell', punti 1, 2, 11, 12 e 13, dell', dell'articolo 4 e dell' si applicano a decorrere dal 1o ottobre 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1989.
Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 157 del 17. 6. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 79 del 21. 3. 1985, pag. 1.
(4) GU n. L 79 del 21. 3. 1985, pag. 7.
(5) GU n. L 107 del 22. 4. 1987, pag. 1.
(6) GU n. L 179 dell'11. 7. 1985, pag. 4.
(7) GU n. L 97 del 12. 4. 1986, pag. 7.
(8) GU n. L 263 del 15. 9. 1986, pag. 74.
(9) GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 67.
(10) GU n. L 274 del 15. 10. 1985, pag. 1.
ALLEGATO A
« ALLEGATO II
TC 10 AVVISO DI PASSAGGIO
Identificazione del mezzo di trasporto:
DOCUMENTO DI TRANSITO
Natura (T 1, T 2, T 2 ES
o T 2 PT) e numero
Ufficio di partenza
UFFICIO DI PASSAGGIO PREVISTO
(E PAESE):
SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO
DOGANALE
Data del passaggio:
Firma
Timbro
della
dogana »
ALLEGATO B
« ALLEGATO III
TC 11 RICEVUTA
L'ufficio doganale di
certifica che il documento T 1, T 2, T 2 ES, T 2 PT (1)
l'esemplare di controllo T 5 (1)
registrato il con il n.
dall'ufficio di
gli è stato consegnato e che nessuna irregolarità è stata rilevata, fino a questo momento, in merito alla spedizione alla quale il documento si riferisce.
A il . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . .
Firma
(1) Cancellare le diciture che non interessano. »
1.2 // // . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Timbro dell' ufficio
ALLEGATO C
« ALLEGATO IV
TC 31 CERTIFICATO DI GARANZIA
NB: In caso di rescissione del contratto di garanzia il presente certificato deve essere restituito immediatamente all'ufficio di garanzia.
(*) Quando l'obbligato principale è una persona giuridica, la firma nella casella 11 deve essere seguita dall'indicazione del cognome, nome, qualità di chi firma. »
1. Ultimo giorno di validità
Giorno
Mese
Anno
2. Numero
3. Obbligato principale
(Cognome e nome o ragione sociale, indirizzo completo e paese)
4. Garante
(Cognome e nome o ragione sociale, indirizzo completo e paese)
5. Ufficio di garanzia
(designazione, indirizzo completo e paese)
6. Importo della garanzia
(in moneta nazionale)
in cifre:
in lettere:
7. L'ufficio di garanzia certifica che l'obbligato principale sopra designato ha ottenuto un'autorizzazione che consente di svolgere operazioni T 1 / T 2 / T 2 ES / T 2 PT nei paesi in appresso indicati i cui nomi non siano sbarrati:
BELGIO
IRLANDA
AUSTRIA
DANIMARCA
ITALIA
FINLANDIA
GERMANIA
LUSSEMBURGO
ISLANDA
GRECIA
PAESI BASSI
NORVEGIA
SPAGNA
PORTOGALLO
SVEZIA
FRANCIA
REGNO UNITO SVIZZERA
8. Termine di validità prorogato fino al
Giorno
Mese
Anno
incluso.
A , il
A , il
(Firma del funzionario e timbro dell'ufficio di garanzia)
(Firma del funzionario e timbro dell'ufficio di garanzia)
9. Persone abilitate a firmare la dichiarazione T 1, T 2, T 2 ES / T 2 PT per l'obbligato principale
10. Cognome, nome e facsimile
della firma della persona
abilitata
11. Firma dell'obbligato
principale (*)
10. 10. Cognome, nome e facsimile
della firma della persona
abilitata
11. Firma dell'obbligato
principale (*)
ALLEGATO D
« ALLEGATO V
(Recto)
(Verso)
TC 32 CERTIFICATO DI GARANZIA FORFETTARIA A 000 000
Rilasciato da:
(Cognome o ragione sociale e indirizzo)
(impegno del garante accertato il
dall'ufficio di garanzia di )
Il presente certificato è valido sino alla concorrenza di 7 000 ECU per un'operazione T 1, T 2, T 2 ES, T 2 PT che inzia, al più tardi, il
e nei confronti della quale agisce come obbligato principale
(Cognome o ragione sociale e indirizzo)
1.2.3 // // // // Firma dell'obbligato principale (1) // // Firma e timbro di chi rilascia il certificato
(1) Firma facoltativa.
Spazio riservato all'ufficio di partenza
Operazione di transito scortata dal documento T 1 / T 2 / T 2 ES / T 2 PT,
registrato il con il n.
dall'ufficio di
1.2.3 // // // // Timbro // // Firma »
ALLEGATO E
« ALLEGATO XII
TC 33 CERTIFICATO DI ESONERO DALLA GARANZIA
1. Ultimo giorno di validità
Giorno Mese Anno
2. Numero
3. Obbligato principale
(Cognome e nome, o ragione sociale,
indirizzo completo e paese)
4. Autorità doganali che concedono
l'esonero dalla garanzia
(Designazione, indirizzo completo e paese)
5. Si certifica che l'obbligato principale sopra indicato ha ottenuto l'esonero dalla garanzia per le operazioni di transito comunitario interno da lui effettuate,
indipendentemente dallo Stato membro di partenza.
L'esonero dalla garanzia non si applica alle operazioni di transito comunitario concernenti merci:
a) di valore globale superiore a 50 000 ECU
o
b) figuranti all'allegato previsto dall'articolo 19 ter del regolamento (CEE) n. 1062/87.
6. Termine di validità prorogato fino al:
Giorno Mese Anno
incluso.
Luogo e data:
Firma e timbro della dogana:
Luogo e data:
Firma e timbro della dogana: 7. Persone abilitate a firmare le dichiarazioni di transito comunitario interno per l'obbligato principale.
8. Cognome, nome e facsimile della
firma della persona abilitata
9. Firma dell'obbligato principale (*)
8. Cognome, nome e facsimile della
firma della persona abilitata
9. Firma dell'obbligato principale (*)
N.B.: In caso di revoca dell'esonero dalla garanzia, il presente certificato deve essere restituito
senza indugio alle autorità che l'hanno concesso.
(*) Quando l'obbligato principale è una persona giuridica, il firmatario di cui alla casella 9 deve indicare
dopo la firma, il proprio cognome, nome e qualità. »
Storico versioni
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