Art. 6

In vigore dal 28 apr 1989
I formulari di cui agli allegati II, III, IV, V e XII del regolamento (CEE) n. 1062/87 (avvisi di passaggio, ricevute, certificati di garanzia, certificati di garanzia forfettaria, certificati di esonero dalla garanzia) nonché i formulari di cui agli allegati da I a IV del regolamento (CEE) n. 679/85 (documento unico) in uso prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte, e al più tardi fino al 31 dicembre 1991.
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Art. 6 Regolamento (UE) 1989/1159 | Portale Normativo