Art. 3

All'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2855/85 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

In vigore dal 28 apr 1989
« 1 bis. Gli esemplari dei formulari sono contraddistinti da un margine differentemente colorato predisposto come segue: a) sui formulari conformi ai modelli figuranti negli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 679/85: - gli esemplari 1, 2, 3 e 5 recano sul bordo destro un margine continuo rispettivamente di colore rosso, verde, giallo e blu; - gli esemplari 4, 6, 7 e 8 recano sul bordo destro un margine discontinuo rispettivamente di colore blu, rosso, verde e giallo; b) sui formulari conformi ai modelli figuranti negli allegati II e IV del regolamento (CEE) n. 679/85, gli esemplari 1/6, 2/7, 3/8 e 4/5 recano sul bordo destro un margine discontinuo rispettivamente di colore rosso, verde, giallo e blu. La larghezza di tali margini è di circa 3 millimetri. Il margine discontinuo è costituito da una successione di quadrati di 3 millimetri di lato, distanziati l'uno dall'altro di 3 millimetri. » Articolo 4 L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2855/85 è modificato come segue: 1) Nelle versioni di lingua danese, tedesca, greca, inglese, spagnola, francese, italiana e portoghese, nel titolo I, rubrica « B. Informazioni richieste », è aggiunto il numero 40 nell'elenco completo delle caselle eventualmente occorrenti per espletare le formalità di spedizione; 2) Nel titolo II, rubrica « I. Formalità da espletare nello Stato membro di spedizione »: - il testo del secondo comma del punto 8 è sostituito dal testo seguente: « Casella facoltativa per gli Stati membri quando trattasi di formalità di spedizione/esportazione. In caso di transito comunitario tale casella è obbligatoria; tuttavia, gli Stati membri possono consentire che tale casella non venga compilata quando il destinatario sia stabilito fuori della Comunità o di un paese dell'EFTA »; - i termini « la Svizzera o l'Austria », figuranti nel primo comma del punto 15, sono sostituiti dai termini « un paese dell'EFTA »; - il testo del primo comma, del punto 31 è sostituito dal testo seguente: « Indicare i marchi, i numeri, la quantità e la natura dei colli, oppure quando trattasi di merci non imballate, il numero degli articoli che formano oggetto della dichiarazione oppure la menzione "alla rinfusa", secondo il caso; indicare in ogni caso la denominazione commerciale abituale delle merci; quando trattasi di formalità di spedizione, questa denominazione deve comprendere le menzioni necessarie alla identificazione delle merci; quando deve essere compilata la casella 33 "Codice delle merci", tale denominazione deve essere espressa in termini sufficientemente precisi per permettere la classificazione delle merci. In questa casella vanno iscritte anche le indicazioni richieste da eventuali normative specifiche (accise, ecc.). In caso di impiego di contenitori, in questa casella vanno indicati anche i rispettivi marchi di identificazione ». - al punto 35 è aggiunto il seguente comma: « In caso di transito comunitario, quando una dichiarazione comporta più tipi di merci, è sufficiente che la massa lorda totale venga indicata nella prima casella 35; le rimanenti caselle 35 non vanno allora compilate. » - il testo del punto 51 è sostituito dal testo seguente: « Uffici di passaggio previsti (e paesi): indicare l'ufficio di entrata previsto in ogni paese (Stato membro o paese dell'EFTA) di cui si prevede di attraversare il territorio o, allorché il trasporto deve attraversare un territorio diverso da quello della Comunità o di un paese dell'EFTA, l'ufficio di uscita attraverso il quale il trasporto lascerà la Comunità o il paese dell'EFTA. Si rammenta che gli uffici di passaggio figurano nell'"Elenco degli uffici doganali competenti per le operazioni di transito comunitario/transito comune". Indicare poi, mediante i codici comunitari all'uopo previsti, lo Stato membro o il paese interessato »; - i termini « l'Austria e la Svizzera », figuranti nel secondo comma del punto 52 sono sostituiti dai termini « un paese dell'EFTA ». 3) Nel titolo II, alla rubrica « III. Formalità da espletare nello Stato membro di destinazione » i termini « la Svizzera o l'Austria », figuranti nel primo comma del punto 15, sono sostituiti dai termini « un paese dell'EFTA »;
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