Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1062/87 della Commissione è modificato come segue:

In vigore dal 28 apr 1989
1. il testo dell'articolo 8 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 8 1. Le autorità doganali competenti di ciascuno Stato membro possono permettere l'uso come distinte di carico, ai sensi dell', paragrafo 2, di elenchi che non soddisfano a tutte le condizioni di cui all', paragrafo 1, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 9, secondo e terzo comma, ed all'. L'uso di tali elenchi può essere permesso solo: a) se sono emessi da imprese le cui scritture contabili si basano su un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati; b) se sono concepiti e compilati in modo da poter essere utilizzati senza difficoltà dai servizi doganali e dai servizi statistici competenti; c) se indicano per ogni articolo la quantità, la natura, i marchi ed i numeri dei colli, la designazione delle merci, il paese di spedizione/esportazione, nonché la massa lorda in chilogrammi. 2. Si può ugualmente permettere l'uso come distinte di carico di cui al paragrafo 1, di elenchi descrittivi compilati ai fini dell'espletamento delle formalità di spedizione/esportazione, anche se tali elenchi sono emessi da imprese le cui scritture contabili non si basano su un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati. » 2. È inserito il seguente articolo 8 bis: « Articolo 8 bis Le autorità doganali competenti di ciascuno Stato membro possono permettere che le imprese le cui scritture contabili siano basate su un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati e che, in virtù dell'articolo 8, sono già autorizzate ad utilizzare un modello speciale di elenco, utilizzino tali elenchi anche per le operazioni di transito comunitario relative ad un solo tipo di merce, sempre che questa agevolazione sia resa necessaria dai programmi computerizzati delle imprese interessate. » 3. Nelle versioni di lingua greca, spagnola, francese, italiana e portoghese, all'articolo 38, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente nella lingua rispettiva: « 3. Non si deve espletare alcuna formalità presso l'ufficio di destinazione. » 4. Il testo dell'articolo 44 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 44 Le formalità relative alle procedure del transito comunitario sono semplificate conformemente alle disposizioni degli articoli da 45 a 61, per i trasporti di merci che le amministrazioni ferroviarie effettuano mediante grandi contenitori, per il tramite di imprese di trasporto, scortati da un bollettino di consegna denominato, ai fini del presente regolamento, ''Bollettino di consegna TR". Detti trasporti comportano, se del caso, l'inoltro di queste spedizioni a cura delle imprese di trasporto mediante modi di trasporto diversi dalla ferrovia, nel paese di spedizione, fino alla stazioni di partenza, situata in tale paese, e, nel paese di destinazione, dalla stazione di destinazione situata in tale paese, nonché il trasporto marittimo che potrebbe essere effettuato durante il percorso tra queste due stazioni. » 5. All'articolo 45, punto 3, primo comma, l'ultima frase è sostituita dalla frase seguente: « Tale numero è composto da otto cifre precedute delle lettere ''TR". » 6. All'articolo 45, punto 4, secondo comma, la prima frase è sostituita dalla frase seguente: « Il numero di distinte è indicato nella casella riservata all'indicazione del numero di distinte figurante nell'angolo superiore destro del bollettino di consegna TR. » 7. All'articolo 61, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. Le disposizioni degli articoli da 29 a 58 non escludono la possibilità di ricorrere alle procedure stabilite nel regolamento (CEE) n. 222/77. In tal caso, sono comunque applicabili le disposizioni degli articoli 31 e 33 o 47 e 50. » 8. All'articolo 61, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: « 2. Nel caso di cui al paragrafo 1, occorre apporre un chiaro riferimento al (ai) documento(i) di transito comunitario utilizzato(i) al momento della compilazione della lettera di vettura internazionale o del bollettino di spedizione colli espressi internazionali o del bollettino di consegna TR nella casella riservata alla designazione degli allegati di tali documenti. Tale riferimento deve comportare l'indicazione della specie, dell'ufficio di rilascio, della data e del numero di registrazione di ciascun documento utilizzato. Inoltre l'esemplare n. 2 della lettera di vettura internazionale o del bollettino di spedizione colli espressi internazionali o gli esemplari 1 e 2 del bollettino di consegna TR devono recare il visto dell'amministrazione ferroviaria dalla quale dipende l'ultima stazione interessata dall'operazione di transito comunitario. Tale amministrazione vi appone il proprio visto dopo aver acertato che il trasporto delle merci è scortato dal (dai) documento(i) di transito comunitario al (ai) quale(i) è fatto riferimento. » 9. All'articolo 61, il paragrafo 3 è soppresso. 10. Nelle disposizioni indicate qui di seguito, l'espressione « bollettino di consegna - transito comunitario » è sostituita dall'espressione « bollettino di consegna TR »: articoli 9, 45, punti 3 e 4, 46, 47 paragrafo 3, 49, 50, 52, 53, 54, 59, paragrafo 4, 61, paragrafo 4, 77. 11. All'articolo 84, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: « 2. Il documento T 2 L e, se del caso, il documento (o i documenti) T 2 L bis sono vistati, su richiesta dell'interessato, dalle autorità doganali dello Stato membro di partenza. Il visto deve comprendere le seguenti menzioni da far apparire, nella misura del possibile, nella casella C (ufficio di partenza) di detti documenti: a) per il documento T 2 L il nome ed il timbro dell'ufficio doganale, la firma del funzionario competente, la data del visto e un numero di registrazione o il numero della dichiarazione di spedizione/esportazione. b) per il documento T 2 L bis il numero che figura sul documento T 2 L. Questo numero dev'essere apposto sia a mezzo di un timbro che porti il nome dell'ufficio dello Stato membro di partenza, sia a mano. In quest'ultimo caso dev'essere accompagnato dal timbro ufficiale di detto ufficio. Tali documenti sono consegnati all'interessato non appena sono state espletate le formalità doganali concenenti la spedizione delle merci verso lo Stato membro di destinazione ». 12. All'articolo 85, paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente: « La parte superiore del riquadro di cui all', lettera b) è destinata a ricevere la sigla "T 2 L"; la parte inferiore dello stesso riquadro è destinata a ricevere il visto della dogana quale previsto all'articolo 84, paragrafo 2, lettera b). » 13. È inserito il seguente articolo 92 bis: « Articolo 92 bis 1. Le autorità doganali possono dar facoltà allo speditore autorizzato di non apporre la firma sui documenti T 2 L muniti dell'impronta del timbro speciale previsto all'allegato IX e compilati per mezzo di un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati. Questa facoltà viene accordata a condizione che lo speditore autorizzato abbia preventivamente rimesso alle dette autorità un impegno scritto col quale si riconosce responsabile delle conseguenze giuridiche, derivanti dall'emissione di ciascun documento T 2 L munito dell'impronta del timbro speciale. 2. I documenti T 2 L, compilati secondo le disposizioni del paragrafo 1, devono recare nella casella riservata alla firma dello speditore autorizzato, una delle seguenti diciture: - Fritaget for underskrift - Freistellung von der Unterschriftsleistung - Den apaiteítai ypografí - Signature waived - Dispensa de firma - Dispense de signature - Dispensa della firma - Van ondertekening vrijgesteld - Dispenmsada a assinatura ».
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