Art. 7

Art. 7

In vigore dal 28 apr 1989
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1989. Tuttavia, le disposizioni dell', punti 1, 2, 11, 12 e 13, dell', dell'articolo 4 e dell' si applicano a decorrere dal 1o ottobre 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1989. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1. (2) GU n. L 157 del 17. 6. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 79 del 21. 3. 1985, pag. 1. (4) GU n. L 79 del 21. 3. 1985, pag. 7. (5) GU n. L 107 del 22. 4. 1987, pag. 1. (6) GU n. L 179 dell'11. 7. 1985, pag. 4. (7) GU n. L 97 del 12. 4. 1986, pag. 7. (8) GU n. L 263 del 15. 9. 1986, pag. 74. (9) GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 67. (10) GU n. L 274 del 15. 10. 1985, pag. 1. ALLEGATO A « ALLEGATO II TC 10 AVVISO DI PASSAGGIO Identificazione del mezzo di trasporto: DOCUMENTO DI TRANSITO Natura (T 1, T 2, T 2 ES o T 2 PT) e numero Ufficio di partenza UFFICIO DI PASSAGGIO PREVISTO (E PAESE): SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO DOGANALE Data del passaggio: Firma Timbro della dogana » ALLEGATO B « ALLEGATO III TC 11 RICEVUTA L'ufficio doganale di certifica che il documento T 1, T 2, T 2 ES, T 2 PT (1) l'esemplare di controllo T 5 (1) registrato il con il n. dall'ufficio di gli è stato consegnato e che nessuna irregolarità è stata rilevata, fino a questo momento, in merito alla spedizione alla quale il documento si riferisce. A il . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . Firma (1) Cancellare le diciture che non interessano. » 1.2 // // . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Timbro dell' ufficio ALLEGATO C « ALLEGATO IV TC 31 CERTIFICATO DI GARANZIA NB: In caso di rescissione del contratto di garanzia il presente certificato deve essere restituito immediatamente all'ufficio di garanzia. (*) Quando l'obbligato principale è una persona giuridica, la firma nella casella 11 deve essere seguita dall'indicazione del cognome, nome, qualità di chi firma. » 1. Ultimo giorno di validità Giorno Mese Anno 2. Numero 3. Obbligato principale (Cognome e nome o ragione sociale, indirizzo completo e paese) 4. Garante (Cognome e nome o ragione sociale, indirizzo completo e paese) 5. Ufficio di garanzia (designazione, indirizzo completo e paese) 6. Importo della garanzia (in moneta nazionale) in cifre: in lettere: 7. L'ufficio di garanzia certifica che l'obbligato principale sopra designato ha ottenuto un'autorizzazione che consente di svolgere operazioni T 1 / T 2 / T 2 ES / T 2 PT nei paesi in appresso indicati i cui nomi non siano sbarrati: BELGIO IRLANDA AUSTRIA DANIMARCA ITALIA FINLANDIA GERMANIA LUSSEMBURGO ISLANDA GRECIA PAESI BASSI NORVEGIA SPAGNA PORTOGALLO SVEZIA FRANCIA REGNO UNITO SVIZZERA 8. Termine di validità prorogato fino al Giorno Mese Anno incluso. A , il A , il (Firma del funzionario e timbro dell'ufficio di garanzia) (Firma del funzionario e timbro dell'ufficio di garanzia) 9. Persone abilitate a firmare la dichiarazione T 1, T 2, T 2 ES / T 2 PT per l'obbligato principale 10. Cognome, nome e facsimile della firma della persona abilitata 11. Firma dell'obbligato principale (*) 10. 10. Cognome, nome e facsimile della firma della persona abilitata 11. Firma dell'obbligato principale (*) ALLEGATO D « ALLEGATO V (Recto) (Verso) TC 32 CERTIFICATO DI GARANZIA FORFETTARIA A 000 000 Rilasciato da: (Cognome o ragione sociale e indirizzo) (impegno del garante accertato il dall'ufficio di garanzia di ) Il presente certificato è valido sino alla concorrenza di 7 000 ECU per un'operazione T 1, T 2, T 2 ES, T 2 PT che inzia, al più tardi, il e nei confronti della quale agisce come obbligato principale (Cognome o ragione sociale e indirizzo) 1.2.3 // // // // Firma dell'obbligato principale (1) // // Firma e timbro di chi rilascia il certificato (1) Firma facoltativa. Spazio riservato all'ufficio di partenza Operazione di transito scortata dal documento T 1 / T 2 / T 2 ES / T 2 PT, registrato il con il n. dall'ufficio di 1.2.3 // // // // Timbro // // Firma » ALLEGATO E « ALLEGATO XII TC 33 CERTIFICATO DI ESONERO DALLA GARANZIA 1. Ultimo giorno di validità Giorno Mese Anno 2. Numero 3. Obbligato principale (Cognome e nome, o ragione sociale, indirizzo completo e paese) 4. Autorità doganali che concedono l'esonero dalla garanzia (Designazione, indirizzo completo e paese) 5. Si certifica che l'obbligato principale sopra indicato ha ottenuto l'esonero dalla garanzia per le operazioni di transito comunitario interno da lui effettuate, indipendentemente dallo Stato membro di partenza. L'esonero dalla garanzia non si applica alle operazioni di transito comunitario concernenti merci: a) di valore globale superiore a 50 000 ECU o b) figuranti all'allegato previsto dall'articolo 19 ter del regolamento (CEE) n. 1062/87. 6. Termine di validità prorogato fino al: Giorno Mese Anno incluso. Luogo e data: Firma e timbro della dogana: Luogo e data: Firma e timbro della dogana: 7. Persone abilitate a firmare le dichiarazioni di transito comunitario interno per l'obbligato principale. 8. Cognome, nome e facsimile della firma della persona abilitata 9. Firma dell'obbligato principale (*) 8. Cognome, nome e facsimile della firma della persona abilitata 9. Firma dell'obbligato principale (*) N.B.: In caso di revoca dell'esonero dalla garanzia, il presente certificato deve essere restituito senza indugio alle autorità che l'hanno concesso. (*) Quando l'obbligato principale è una persona giuridica, il firmatario di cui alla casella 9 deve indicare dopo la firma, il proprio cognome, nome e qualità. »
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