Art. 8

In vigore dal 16 mar 1989
1. L'offerta presa in considerazione deve corrispondere almeno al prezzo rilevato, per una qualità equivalente e una quantità rappresentativa, sul mercato del luogo di magazzinaggio o, in mancanza, sul mercato più vicino, tenendo conto delle spese di trasporto. Essa non può in alcun caso essere inferiore al prezzo d'acquisto all'intervento di cui all'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, vigente l'ultimo giorno del termine di presentazione delle offerte, perequato, se del caso, applicando: - l'importo di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 4 del regolamento n. 136/66/CEE, - la maggiorazione di cui all'articolo 24 bis, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, - le maggiorazioni mensili di cui all'articolo 25 del regolamento n. 136/66/CEE. Tuttavia, per una determinata campagna di commercializzazione, il prezzo d'acquisto all'intervento da prendere in considerazione dopo il periodo di cui all'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, è quello vigente nel corso dell'ultimo mese di questo periodo. 2. Se, per una data partita, vi è parità tra le offerte più elevate, l'aggiudicazione viene effettuata mediante sorteggio.
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