Art. 6

In vigore dal 16 mar 1989
1. Gli organismi d'intervento redigono un bando di gara conforme al disposto del paragrafo 2 e provvedono alla relativa pubblicità segnatamente mediante affissione nella loro sede, specificando per ogni gara parziale le date limite per la presentazione delle offerte. 2. Almeno otto giorni prima della data prevista per la prima presentazione delle offerte, gli organismi d'intervento pubblicano il bando di gara che è conforme al modello dell'allegato II e contiene, se del caso, le clausole e condizioni di vendita complementari, sempreché siano compatibili con il disposto del presente regolamento. Il bando di gara e tutte le relative modifiche vengono trasmessi alla Commissione anteriormente allo scadere del primo termine di presentazione delle offerte. 3. Le partite non aggiudicate in occasione di una gara parziale vengono riprese nella gara parziale successiva.
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Art. 6 Regolamento (UE) 1989/676 | Portale Normativo