Art. 7
In vigore dal 16 mar 1989
1. Le offerte devono pervenire entro la data e l'ora fissate nel bando di gara.
Le offerte pervenute dopo il termine previsto o che non soddisfano alle condizioni di vendita non possono essere prese in considerazione.
2. Nell'offerta deve essere indicato l'importo proposto, nella moneta nazionale dello Stato membro in cui sono immagazzinati i semi, per 100 kg di prodotto della qualità tipo, merce resa (scaricata) franco magazzino dell'organismo d'intervento.
Storico versioni
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