Art. 2
In vigore dal 16 mar 1989
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1989.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 1.
(3) GU n. 252 del 19. 10. 1967, pag. 10.
(4) GU n. L 274 del 31. 10. 1979, pag. 7.
(5) GU n. L 360 del 21. 12. 1982, pag. 19.
(6) GU n. L 201 del 24. 7. 1986, pag. 21.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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