Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 3418/82 è modificato come segue:

In vigore dal 16 mar 1989
1) Il testo dell', paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente: « 1. Gli organismi d'intervento vendono i semi in loro possesso, alle condizioni stabilite nel presente articolo e all'articolo 3, a qualunque acquirente che offra almeno il prezzo d'intervento vigente il giorno dell'offerta, maggiorato di un importo pari a 1 ECU/100 kg. Il prezzo d'intervento è perequato, se del caso, applicando: - l'importo di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 4 del regolamento n. 136/66/CEE, - la maggiorazione di cui all'articolo 24 bis, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, - le maggiorazioni mensili di cui all'articolo 25 del regolamento n. 136/66/CEE. Tuttavia, per una determinata campagna di commercializzazione, il prezzo d'intervento da prendere in considerazione dopo il periodo di cui all'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, è quello vigente nel corso dell'ultimo mese di questo periodo. » 2) All', paragrafo 2, il termine « telescritto » è sostituito dai termini « telescritto o telecopia ». 3) All'articolo 3, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal testo seguente: « Tuttavia le offerte sono ammissibili soltanto a decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello della pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e fino al giorno della pubblicazione del bando di gara del mese successivo. » 4) Gli articoli da 5 a 9 sono sostituiti dal testo seguente: « Articolo 5 Nella decisione di cui all'articolo 4 vengono stabiliti gli elementi seguenti: a) i quantitativi da mettere in gara, b) il primo e l'ultimo termine di presentazione delle offerte, c) i luoghi di magazzinaggio dei quantitativi da mettere in vendita. Fra la data della pubblicazione di questa decisione e la data prevista per la prima presentazione delle offerte devono intercorrere almeno 10 giorni.
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