Art. 13

In vigore dal 9 dic 1988
1. Le autorità francesi prendono i provvedimenti necessari per controllare la veridicità della dichiarazione di cui all', paragrafo 2, in particolare confrontandola con la scheda di pesca di cui all'. Dopo il controllo la dichiarazione è firmata dal funzionario competente. 2. Le autorità francesi vigilano affinché tutti gli sbarchi nel dipartimento francese della Guiana da parte di navi in possesso di una licenza di cui all' e all', paragrafi 2 e 3, siano oggetto della dichiarazione di cui all', paragrafo 2. 3. Entro la fine di ogni mese le autorità francesi notificano alla Commissione le dichiarazioni di cui al paragrafo 2 relative al mese precedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:3903:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 13 Regolamento (UE) 1988/3903 | Portale Normativo