Art. 12
In vigore dal 9 dic 1988
1. Il capitano di ogni nave in possesso di una licenza di cui all' e all', paragrafo 1, per quanto riguarda i tonnidi, deve rispettare le condizioni speciali di cui all'allegato III ed in particolare comunicare, mediante la stazione radio di cui all'allegato suddetto, le informazioni specificate nella licenza stessa. Queste condizioni sono parte integrante della licenza.
2. Al momento dello sbarco dopo ogni viaggio il capitano di una nave in possesso di una licenza di cui all' e all', paragrafi 2 e 3, presenta alle autorità francesi una dichiarazione della cui veridicità è l'unico responsabile, nella quale sono indicati i quantitativi catturati e detenuti a bordo dopo l'ultima dichiarazione. A tal fine viene utilizzato il formulario, il cui modello figura all'allegato IV.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:3903:oj#art-12