Art. 14

In vigore dal 9 dic 1988
Il rilascio delle licenze alle navi dei paesi terzi è subordinato all'obbligo per l'armatore di permettere, su richiesta della Commissione, l'imbarco di un osservatore a bordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:3903:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 14 Regolamento (UE) 1988/3903 | Portale Normativo