Art. 13
In vigore dal 9 dic 1988
1. Le autorità francesi prendono i provvedimenti necessari per controllare la veridicità della dichiarazione di cui all', paragrafo 2, in particolare confrontandola con la scheda di pesca di cui all'. Dopo il controllo la dichiarazione è firmata dal funzionario competente.
2. Le autorità francesi vigilano affinché tutti gli sbarchi nel dipartimento francese della Guiana da parte di navi in possesso di una licenza di cui all' e all', paragrafi 2 e 3, siano oggetto della dichiarazione di cui all', paragrafo 2.
3. Entro la fine di ogni mese le autorità francesi notificano alla Commissione le dichiarazioni di cui al paragrafo 2 relative al mese precedente.
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