Art. 3

In vigore dal 25 ago 1988
Le materie prime devono essere di qualità sana, leale e mercantile e idonee alla trasformazione in succo di uve. I mosti di uve e i mosti ottenuti dalle uve elaborate devono avere una massa volumica, a 20 gradi celsius, compresa tra 1,055 e 1,100 grammi per centimetro cubo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:2641:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Regolamento (UE) 1988/2641 | Portale Normativo