Art. 3
In vigore dal 25 ago 1988
Le materie prime devono essere di qualità sana, leale e mercantile e idonee alla trasformazione in succo di uve. I mosti di uve e i mosti ottenuti dalle uve elaborate devono avere una massa volumica, a 20 gradi celsius, compresa tra 1,055 e 1,100 grammi per centimetro cubo.
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