Art. 1

In vigore dal 25 ago 1988
1. Il presente regolamento stabilisce le modalità del regime di aiuto previsto dall'articolo 46, paragrafo 1, primo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87. Alle condizioni prescritte dal presente regolamento l'aiuto è concesso ai trasformatori: - che acquistano direttamente o indirettamente presso i produttori o i produttori associati le materie prime di cui al paragrafo 3 ai fini della fabbricazione di succo di uve; - che, essendo essi stessi produttori o produttori associati, utilizzano dette materie prime ottenute dal loro raccolto per la fabbricazione di succo di uve. 2. In conformità del disposto dell'articolo 47, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, i trasformatori che, nel corso della campagna precedente quella considerata, erano soggetti agli obblighi di cui all'articolo 35, 36 o 39 dello stesso regolamento possono beneficiare delle misure di cui al presente regolamento se presentano la prova di aver soddisfatto ai loro obblighi nel corso dei periodi di riferimento fissati dai regolamenti (CEE) n. 2352/87 (1), (CEE) n. 2353/87 (2) e (CEE) n. 441/88 (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1596/88 (4) della Commissione. 3. Ai sensi del presente regolamento, per « materie prime » si intendono le uve prodotte nella Comunità escluso il Portogallo nel corso della prima tappa dell'adesione nonché il mosto di uve e il mosto di uve concentrato ottenuti interamente con uve prodotte nella Comunità escluso il Portogallo. 4. Le operazioni di trasformazione devono essere effettuate nel periodo compreso tra il 1o settembre e il 31 agosto della campagna considerata.
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