Art. 5

In vigore dal 25 ago 1988
1. In conformità del disposto del titolo II del regolamento (CEE) n. 1153/75, il trasformatore tiene una contabilità di magazzino dalla quale risultano in particolare: - i quantitativi e la massa volumica delle materie prime entrate ogni giorno nei suoi impianti e, se del caso, il nome e l'indirizzo del venditore o dei venditori; - i quantitativi e la zona viticola d'origine delle materie prime utilizzate ogni giorno; - i quantitativi di succo di uve ottenuti ogni giorno dopo la trasformazione; - i quantitativi di succo di uve uscito ogni giorno dai suoi impianti nonché il nome e l'indirizzo del destinatario o dei destinatari. Se il trasformatore procede nei propri impianti di elaborazione all'imbottigliamento del succo di uve, se del caso mescolato con altri prodotti, l'informazione non è richiesta. In tal caso, dalla contabilità di magazzino devono risultare inoltre i quantitativi di succo di uve condizionati ogni giorno. 2. I documenti giustificativi della contabilità di magazzino di cui al paragrafo 1 sono messi a disposizione degli organi di controllo in occasione di ciascuna verifica.
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Art. 5 Regolamento (UE) 1988/2641 | Portale Normativo