Art. 8

In vigore dal 25 ago 1988
1. Per beneficiare dell'aiuto il trasformatore di cui all', paragrafo 1, presenta alle autorità competenti, entro i sei mesi successivi alla fine delle operazioni di trasformazione, una domanda di aiuto corredata: - dalla copia della dichiarazione da lui detenuta; - di una copia o di un riepilogo della documentazione contabile di cui all'; gli Stati membri possono richiedere che tale copia o riepilogo sia vistato da un organismo di controllo; - di una copia dei documenti di accompagnamento relativi al trasporto delle materie prime agli impianti del trasformatore o di un riepilogo di detti documenti. Gli Stati membri possono richiedere che tale copia o riepilogo sia vistato da un organismo di controllo. Nella domanda di aiuto sono indicati il quantitativo di materie prime effettivamente trasformato e il giorno in cui le operazioni di trasformazione sono terminate. 2. Per beneficiare dell'aiuto il trasformatore di cui all', paragrafo 2, presenta all'autorità competente o al servizio a tal fine abilitato, entro i sei mesi successivi alla fine della campagna, una o più domande di aiuto corredate: - della copia dei programmi trimestrali da lui detenuta o di un riepilogo di questi ultimi; - di una copia della documentazione contabile di cui all', relativa al quantitativo oggetto di ciascuna domanda, o di un riepilogo di tale documentazione. Gli Stati membri possono richiedere che la copia o il riepilogo sia vistato da un organismo di controllo. 3. Inoltre, entro i sei mesi successivi alla data di apposizione del visto di cui all' o alla data di esportazione del succo di uve, tutti i trasformatori presentano, secondo il caso: - la copia del documento di accompagnamento vistata dall'autorità o dal servizio competente, di cui all'; - una copia del documento di accompagnamento recante, nella casella 23, il timbro dell'ufficio doganale che autentica l'esportazione.
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Art. 8 Regolamento (UE) 1988/2641 | Portale Normativo