Art. 11

In vigore dal 25 ago 1988
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ai fini dell'applicazione del presente regolamento. Tali misure comprendono in particolare le procedure di controllo che consentano di verificare le caratteristiche delle materie prime oggetto di una domanda di aiuto e di impedire che esse siano sviate dalla loro destinazione. 2. A tal fine, l'autorità competente procede in particolare: - ad un controllo, almeno per sondaggio, negli impianti del trasformatore e, se del caso, in quelli dell'imbottigliatore; - alla verifica, almeno per sondaggio, della contabilità di magazzino di cui all' del trasformatore di cui all', paragrafo 1; - prima di ciascun pagamento dell'aiuto o di ciascuno svincolo della cauzione, alla verifica della contabilità di magazzino di cui all' del trasformatore di cui all', paragrafo 2; - alla verifica, almeno per sondaggio, della presa in consegna del succo di uve da parte dell'imbottigliatore ai fini dell'apposizione del visto di cui all', quando l'imbottigliatore è una persona diversa dal trasformatore; - se del caso, alla verifica per sondaggio della contabilità di magazzino dell'imbottigliatore di cui all'.
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Art. 11 Regolamento (UE) 1988/2641 | Portale Normativo