Art. 14

In vigore dal 25 ago 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 35. (3) GU n. L 113 dell'1. 5. 1975, pag. 1. (4) GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 8. (1) GU n. L 213 del 4. 8. 1987, pag. 17. (2) GU n. L 213 del 4. 8. 1987, pag. 22. (3) GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 15. (4) GU n. L 142 del 9. 6. 1988, pag. 17. (1) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.
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Art. 14 Regolamento (UE) 1988/2641 | Portale Normativo