Art. 14
In vigore dal 25 ago 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 35.
(3) GU n. L 113 dell'1. 5. 1975, pag. 1.
(4) GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 8.
(1) GU n. L 213 del 4. 8. 1987, pag. 17.
(2) GU n. L 213 del 4. 8. 1987, pag. 22.
(3) GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 15.
(4) GU n. L 142 del 9. 6. 1988, pag. 17.
(1) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.
Storico versioni
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