Art. 5

In vigore dal 26 lug 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile con effetto retroattivo agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate esistenti alla data della sua entrata in vigore dal momento in cui sono soddisfatte le condizioni di applicazione in esso previste. Esso scade il 31 gennaio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988. Per la Commissione Peter SUTHERLAND Membro della Commissione (1) GU n. L 374 del 31. 12. 1987, pag. 9. (2) GU n. C 138 del 28. 5. 1988, pag. 9. (3) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
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