Art. 4

In vigore dal 26 lug 1988
Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3976/87, la Commissione può revocare il beneficio dell'applicazione del presente regolamento se in un caso specifico constata che un accordo, una decisione o una pratica concordata esentata ai sensi del presente regolamento ha nondimeno taluni effetti che sono incompatibili con le condizioni previste dall'articolo 85, paragrafo 3 o sono vietati dall'articolo 86 del trattato.
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Art. 4 Regolamento (UE) 1988/2673 | Portale Normativo