Art. 3
L'esenzione si applica solamente a condizione che:
In vigore dal 26 lug 1988
1. gli accordi, le decisioni o le pratiche concordate non abbiano per risultato di obbligare un vettore aereo a ricorrere esclusivamente ad un'impresa determinata, in un aereoporto determinato, per la totalità o parte dei servizi di assistenza a terra di cui all';
2. la prestazione dei servizi di assistenza a terra di cui all' non sia subordinata alla conclusione di contratti o all'accettazione di prestazioni che per loro natura o secondo gli usi commerciali, non hanno alcun nesso con i servizi di cui all' o con la conclusione di analogo contratto per la fornitura di servizi in un altro aeroporto;
3. gli accordi, le decisioni o le pratiche concordate non impediscano ad un vettore aereo di scegliere, fra i servizi di assistenza a terra che gli vengono proposti da un prestatore di tali servizi, quelli che risultano per lui più confacenti, né gli impediscano di riservarsi la facoltà di procurarsi simili o altri servizi presso un altro prestatore o di provvedervi egli stesso;
4. il prestatore dei servizi di assistenza a terra non imponga in maniera diretta o indiretta tariffe o altre condizioni non eque e in particolare sproporzionate rispetto al costo della prestazione fornita;
5. il prestatore dei servizi di assistenza a terra non applichi nei confronti delle controparti condizioni ineguali per prestazioni equivalenti;
6. qualsiasi vettore aereo possa recedere senza penalità dagli accordi conclusi con un prestatore di servizi di assistenza a terra, mediante preavviso non superiore a tre mesi.
Storico versioni
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