Art. 1

In vigore dal 26 lug 1988
Alle condizioni previste dall' del presente regolamento e conformemente all'articolo 85, paragrafo 3 del trattato, l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato è dichiarato inapplicabile agli accordi, alle decisioni o alle pratiche concordate cui partecipano soltanto due imprese e che concernono solo la fornitura da parte di una delle due dei servizi di cui all' ad un vettore aereo, in un aeroporto della Comunità aperto al traffico aereo internazionale.
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