Art. 1
In vigore dal 26 lug 1988
Alle condizioni previste dall' del presente regolamento e conformemente all'articolo 85, paragrafo 3 del trattato, l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato è dichiarato inapplicabile agli accordi, alle decisioni o alle pratiche
concordate cui partecipano soltanto due imprese e che concernono solo la fornitura da parte di una delle due dei servizi di cui all' ad un vettore aereo, in un aeroporto della Comunità aperto al traffico aereo internazionale.
Storico versioni
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