Art. 2
L'esenzione di cui all'articolo 85, paragrafo 3 del trattato si applica ai seguenti servizi:
In vigore dal 26 lug 1988
1. l'insieme delle operazioni tecniche ed operative generalmente effettuate a terra negli aeroporti, quali la messa a disposizione dell'equipaggio, di tutti i documenti e di tutte le informazioni necessari per il volo, le operazioni di stazionamento, ivi compresi il carico e lo scarico e le misure di sicurezza, la manutenzione dell'aereo, il rifornimento di carburante o di olio, le operazioni pre-volo;
2. l'insieme delle misure relative alla gestione di passeggeri, posta, merci e bagagli, quali l'informazione dei passeggeri e del pubblico, l'assistenza passeggeri e bagagli in partenza e in arrivo, la gestione e la custodia delle merci e della posta, in collegamento con i servizi postali interessati;
3. l'insieme dei servizi di catering a bordo: preparazione, conservazione e fornitura degli articoli di commissariato, nonché loro gestione.
Storico versioni
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