Art. 7
Reciprocità
In vigore dal 26 lug 1988
(1) Le condizioni stabilite negli articoli da 3 a 6 non si applicano a un venditore di sistema nelle sue relazioni con un vettore aereo che è vettore associato di un altro CRS nella misura in cui tale altro CRS non rispetta il medesimo obbligo nelle sue relazioni con i vettori associati del CRS coperto al presente regolamento.
(2) Il venditore di sistema che intende avvalersi delle disposizioni del paragrafo 1, deve informare la Commissione circa le sue intenzioni e i suoi motivi almeno quattordici giorni prima di impegnarsi in una tale azione.
Storico versioni
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