Art. 7

Reciprocità

In vigore dal 26 lug 1988
(1) Le condizioni stabilite negli articoli da 3 a 6 non si applicano a un venditore di sistema nelle sue relazioni con un vettore aereo che è vettore associato di un altro CRS nella misura in cui tale altro CRS non rispetta il medesimo obbligo nelle sue relazioni con i vettori associati del CRS coperto al presente regolamento. (2) Il venditore di sistema che intende avvalersi delle disposizioni del paragrafo 1, deve informare la Commissione circa le sue intenzioni e i suoi motivi almeno quattordici giorni prima di impegnarsi in una tale azione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:2672:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo