Art. 4
Visualizzazione
In vigore dal 26 lug 1988
(1) I vettori aderenti hanno il diritto di far figurare i loro orari, tariffe e posti disponibili con una presentazione neutrale sullo schermo che li identifica come tali. Tale visualizzazione deve essere non discriminatoria e imparziale, in particolare per quanto riguarda l'ordine di presentazione delle informazioni. L'ordine non sarà basato su fattori direttamente o indirettamente attinenti con l'identità del vettore.
(2) Il venditore del sistema non deve visualizzare, intenzionalmente o inavvertitamente, informazioni inesatte o capziose. (3) Le metodologie usate per la successione e la presentazione delle informazioni visualizzate dal CRS saranno comunicate agli interessati su loro richiesta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:2672:oj#art-4