Art. 2
Definizioni
In vigore dal 26 lug 1988
Ai fini del presente regolamento si intende per:
- « sistema telematico di prenotazione », (CRS) un sistema computerizzato contenente, tra l'altro, dati relativi agli orari, alle tariffe e alla disponibilità dei posti oltre ai servizi connessi dei vettori aerei, nonché atto ad effettuare prenotazioni o a rilasciare biglietti o ad effettuare ambedue le operazioni;
- « funzioni di distribuzione », le apparecchiature fornite dal venditore del sistema per la visualizzazione a disposizione degli abbonati di informazioni sugli orari, sulle tariffe, sui posti disponibili di un vettore aereo, nonché per l'effettuazione delle prenotazioni o il rilascio dei biglietti o l'effettuazione di ambedue le operazioni e di qualsiasi altro servizio connesso;
- « distributore », un'impresa che è autorizzata dal venditore del sistema a provvedere alle funzioni di distribuzione agli abbonati;
- « vettore associato », un vettore aereo che è un venditore di sistemi o al quale fa capo direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, un venditore di un sistema;
- « vettore aderente », un vettore aereo che ha concluso un accordo con un vettore di sistemi per la visualizzazione dei propri orari, tariffe o posti disponibili, o per l'effettuazione delle prenotazioni, o per il rilascio dei biglietti tramite il sistema per la rivendita al pubblico dei servizi di trasporto aereo; nella misura di cui il vettore associato fa uso in proprio delle funzione di distribuzione del CRS, è da considerarsi vettore aderente.
- « abbonato », un'impresa diversa da un vettore aderente che utilizza un CRS all'interno della Comunità in virtù di un contratto o altro accordo con un venditore di sistemi o un distributore per la vendita al pubblico di servizi di trasporto aereo;
- « venditore del sistema », un'impresa che gestisce un CRS.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:2672:oj#art-2