Art. 3

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In vigore dal 26 lug 1988
(1) Il venditore del sistema, entro i limiti della capacità disponibile, offrirà ad ogni vettore aereo la possibilità di divenire vettore aderente. Il venditore del sistema non deve imporre l'accettazione di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con la partecipazione al CRS. (2) Tutte le funzioni di distribuzione offerte dal venditore del sistema devono essere offerte a tutti i vettori aderenti senza discriminazioni. (3) Un vettore aderente deve avere il diritto di recedere senza penalità dal sua contratto col venditore del sistema contro un preavviso che non deve eccedere i sei mesi e spirare al più presto alla fine del primo anno.
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Art. 3 Regolamento (UE) 1988/2672 — Accesso | Portale Normativo