Art. 3
Accesso
In vigore dal 26 lug 1988
(1) Il venditore del sistema, entro i limiti della capacità disponibile, offrirà ad ogni vettore aereo la possibilità di divenire vettore aderente. Il venditore del sistema non deve imporre l'accettazione di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con la partecipazione al CRS.
(2) Tutte le funzioni di distribuzione offerte dal venditore del sistema devono essere offerte a tutti i vettori aderenti senza discriminazioni.
(3) Un vettore aderente deve avere il diritto di recedere senza penalità dal sua contratto col venditore del sistema contro un preavviso che non deve eccedere i sei mesi e spirare al più presto alla fine del primo anno.
Storico versioni
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