Art. 10

Concorrenza tra venditori di sistemi

In vigore dal 26 lug 1988
Il venditore di sistemi non può concludere con altri venditori di sistemi alcun tipo di accordo o impegnarsi in pratiche concordate che abbiano come effetto o come oggetto di ripartirsi il mercato.
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Art. 10 Regolamento (UE) 1988/2672 — Concorrenza tra venditori di sistemi | Portale Normativo