Art. 8

In vigore dal 21 giu 1988
1. La Commissione comunica per telescritto agli Stati membri in quale misura è dato seguito alle domande. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli d'importazione superano i quantitativi disponibili, la Commissione indica per telescritto la percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti. I titoli sono rilasciati nei limiti dei contingenti fissati agli del regolamento (CEE) n. 1471/88. Tuttavia detta disposizione è applicata, per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese, previa detrazione per il 1988 dei quantitativi già assegnati in applicazione del regolamento (CEE) n. 1146/86 (2), così come modificato dal regolamento (CEE) n. 3962/87. 2. I titoli d'importazione sono rilasciati il quinto giorno feriale successivo al giorno della presentazione della domanda, salvo casi eccezionali determinati dalla Commissione. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità, a decorrere dal giorno del rilascio effettivo fino al termine del quarto mese successivo a tale data. Tuttavia, la durata di validità non può superare il 31 dicembre dell'anno in questione. TITOLO II Fecola di manioca destinata a talune utilizzazioni Articolo 9 Il dazio all'importazione di 150 ECU per tonnellata, fissato all' del regolamento (CEE) n. 1471/88, è applicabile per l'immissione in libera pratica di fecola di manioca (Cassave) di cui alla sottovoce 1108 14 00 della nomenclatura combinata, nei limiti dei quantitativi seguenti a seconda delle utilizzazioni: a) 2 000 tonnellate per la fabbricazione di medicamenti di cui alle voci 3003 e/o 3004 della nomenclatura combinata; b) 4 000 tonnellate per la fabbricazione di preparazioni alimentari condizionate per la vendita al dettaglio di cui alla voce 1901 della nomenclatura combinata; c) 4 000 tonnellate per la fabbricazione di tapioca sotto forma di granulati o granelli perlacei condizionati per la vendita al dettaglio di cui alla voce 1903 della nomenclatura combinata.
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Art. 8 Regolamento (UE) 1988/1759 | Portale Normativo