Art. 10

In vigore dal 21 giu 1988
Le domande di titolo sono presentate alle competenti autorità degli Stati membri ogni martedì fino alle ore 13 (ora di Bruxelles) oppure, se tale giorno è festivo, il primo giorno feriale seguente. Le domande di titolo possono essere presentate per la prima volta il 4 luglio 1988. Le domande di titolo non possono riguardare un quantitativo superiore a 1 000 t per ogni singolo interessato, che agisca per proprio conto.
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Art. 10 Regolamento (UE) 1988/1759 | Portale Normativo