Art. 7

In vigore dal 21 giu 1988
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, al più tardi alle ore 17 (ora di Bruxelles) del giorno feriale successivo al giorno di presentazione della domanda di cui all', le indicazioni delle domande di titolo relative: - al nome del richiedente; - ai quantitativi richiesti; - all'origine dei prodotti; - al numero del documento d'esportazione e al nome della nave, per prodotti originari della Repubblica popolare cinese.
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