Art. 1

In vigore dal 21 giu 1988
Le patate dolci e la fecola di manioca beneficiano, all'immissione in libera pratica, del regime istituito, per talune utilizzazioni, dal regolamento (CEE) n. 1471/88, nel quadro delle disposizioni del presente regolamento. TITOLO I Patate dolci destinate a talune utilizzazioni Articolo 2 1. Ai fini dell'immissione in libera pratica di patate dolci di cui alla sottovoce 0714 20 90 della nomenclatura combinata, destinate a un'utilizzazione diversa dal consumo umano, quale definito al paragrafo 2, nel quadro dei contingenti tariffari annui aperti rispettivamente per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese e per i prodotti originari degli altri paesi terzi, il rilascio dei titoli di importazione avviene conformemente alle disposizioni del presente titolo. 2. Si considerano destinate all'alimentazione umana ai sensi della sottovoce 0714 20 90 della nomenclatura combinata, le patate dolci, fresche e intere, condizionate in imballaggi di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di immissione in libera pratica. Le disposizioni del presente titolo non si applicano all'immissione in libera pratica delle patate dolci destinate al consumo umano definito al comma precedente, ad eccezione dell', paragrafo 1.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1988/1759 | Portale Normativo