Art. 5

In vigore dal 21 giu 1988
1. Le disposizioni dell', paragrafo 1, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 3183/80 non sono applicabili. 2. In deroga all', paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3183/80, il quantitativo immesso in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 10 e 11 del titolo d'importazione. A tal uopo nella casella 22 del titolo d'importazione viene indicata la cifra 0.
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Art. 5 Regolamento (UE) 1988/1759 | Portale Normativo