Art. 6

In vigore dal 18 apr 1988
Quando un'obbligazione doganale sorge ai sensi dell'aticolo 2, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (CEE) n. 2144/87, la persona tenuta all'adempimento di tale obbligazione è la persona che è tenuta all'adempimento degli obblighi derivanti per una merce dalla sua immissione in libera pratica a beneficio di un esonero totale o parziale dei dazi all'importazione a motivo della sua destinazione a fini particolari o all'osservanza delle condizioni stabilite per la concessione di tale esonero. TITOLO II Persone tenute all'adempimento dell'obbligazione doganale all'esportazione
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