Art. 4

In vigore dal 18 apr 1988
1. Quando un'obbligazione doganale sorge ai sensi dell', paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2144/87, la persona tenuta all'adempimento di tale obbligazione è la persona che ha sottratto la merce al controllo doganale. Conformemente alle disposizioni vigenti negli Stati membri, sono egualmente tenute all'adempimento di detta obbligazione, a titolo solidale: a) le persone che hanno partecipato alla sottrazione della merce al controllo doganale nonché le persone che hanno acquistato o detenuto la merce in questione; b) qualsiasi altra persona la cui responsabilità è coinvolta per detta sottrazione. 2. È tenuta inoltre all'adempimento dell'obbligazione doganale, a titolo solidale, la persona tenuta all'adempimento degli obblighi derivanti, per una merce soggetta a dazi all'importazione, dalla custodia temporanea o dall'utilizzazione del regime doganale cui è stata vincolata. Articolo 5 Quando un'obbligazione doganale sorge ai sensi dell', paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2144/87, la persona tenuta all'adempimento di tale obligazione è la persona che è tenuta, a seconda del caso, all'adempimento degli obblighi che, per una merce soggetta a dazi all'importazione, derivano dalla permanenza in custodia temporanea ovvero dall'utilizzazione del regime doganale cui è sottoposta o all'osservanza delle condizioni per l'assegnazione della merce a tale regime.
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Art. 4 Regolamento (UE) 1988/1031 | Portale Normativo