Art. 3

In vigore dal 18 apr 1988
Quando un'obbligazione doganale sorge ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2144/87, la persona tenuta all'adempimento di tale obbligazione è quella che ha introdotto irregolarmente la merce nel territorio doganale della Comunità. Conformemente alle disposizioni vigenti negli Stati membri, sono egualmente tenute all'ademimento di detta obbligazione, a titolo solidale: a) le persone che hanno partecipato all'introduzione irregolare della merce nonché quelle che hanno acquistato o detenuto la merce in causa; b) qualsiasi altra persona la cui responsabilità è coinvolta per l'introduzione irregolare della merce nel territorio doganale della Comunità.
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Art. 3 Regolamento (UE) 1988/1031 | Portale Normativo