Art. 10

Le disposizioni dei titoli I e II si applicano fatte salve:

In vigore dal 18 apr 1988
a) le disposizioni vigenti negli Stati membri che, in determinate condizioni, dispongono l'adempimento di un'obbligazione doganale, anche da parte di persone diverse da quelle di cui al presente regolamento, ivi comprese le persone che effettuino le dichiarazioni in dogana a titolo professionale, alle condizioni di cui all' del regolamento (CEE) n. 3632/85; b) gli obblighi ai quali sono soggetti i garanti per quanto riguarda l'adempimento dell'obbligazione doganale per cui essi hanno prestato garanzia. TITOLO IV Disposizioni finali
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