Art. 9

In vigore dal 23 dic 1987
1. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 41, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 822/87 è fissato, rispetto ai prezzi di cui all', come segue: a) se il prodotto ottenuto dalla distillazione risponde alla definizione di alcole neutro di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83: - 2,26 e 1,23 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola rossi dei tipi R I e R II, - 3,61 e 2,09 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R III, - 2,06 e 1,09 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I, - 5,27 e 3,11 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A II, - 6,09 e 3,64 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A III; b) se il prodotto ottenuto dalla distillazione è un'acquavite di vino che corrisponde alle caratteristiche qualitative previste dalla disposizioni nazionali applicabili: - 2,15 e 1,12 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R I e R II, - 3,50 e 1,98 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R III, - 1,95 e 0,98 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I, - 5,16 e 3,00 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A II, - 6,98 e 3,53 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A III; c) se il prodotto ottenuto dalla distillazione è un distillato o un alcole greggio, con un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol: - 2,15 e 1,12 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R I e R II, - 3,50 e 1,98 ECU % per vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R III, - 1,95 e 0,98 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I, - 5,16 e 3,00 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A II, - 5,98 e 3,53 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A III. 2. Fatto salvo il disposto dell', paragrafo 1, terzo comma, l'aiuto è calcolato in base all'importo corrispondente al vino effettivamente consegnato, tenuto conto delle tolleranze di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2179/83.
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Art. 9 Regolamento (UE) 1987/4023 | Portale Normativo