Art. 6

In vigore dal 23 dic 1987
Fatto salvo il disposto dell', paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2179/83, le operazioni di distillazione non possono iniziare prima del 9 maggio 1988 né essere effettuate dopo il 31 agosto 1988.
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Art. 6 Regolamento (UE) 1987/4023 | Portale Normativo