Art. 1

In vigore dal 23 dic 1987
1. Una distillazione ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 è aperta per la campagna 1987/1988 per tutti i vini da tavola nei limiti di 4 milioni di ettolitri. 2. In conformità del disposto dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 822/87, i produttori che durante la campagna 1986/1987, erano soggetti agli obblighi di cui agli articoli 35, 36 o 39 dello stesso regolamento sono ammessi al beneficio delle misure previste dal presente regolamento soltanto se forniscono la prova di aver adempiuto i loro obblighi nei periodi di riferimento fissati rispettivamente all' del regolamento (CEE) n. 2672/86 della Commissione (1), all' del regolamento (CEE) n. 2705/86 della Commissione (2) e all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 854/86 della Commissione (3).
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Art. 1 Regolamento (UE) 1987/4023 | Portale Normativo