Art. 16

In vigore dal 23 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 300 del 23. 10. 1987, pag. 4. (3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 9. (4) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1. (5) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11. (6) GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 13. (7) Vedi pagina 45 della presente Gazzetta ufficiale. (8) GU n. L 194 del 24. 7. 1984, pag. 1. (9) GU n. L 240 del 22. 8. 1987, pag. 11. (10) GU n. L 113 dell'1. 5. 1975, pag. 1. (11) GU n. L 333 dell'11. 12. 1980, pag. 18. (12) GU n. L 212 del 3. 8. 1983, pag. 1. (13) GU n. L 255 del 25. 9. 1984, pag. 1. (1) GU n. L 244 del 29. 8. 1986, pag. 8. (2) GU n. L 246 del 30. 8. 1986, pag. 61. (3) GU n. L 80 del 25. 3. 1986, pag. 14.
Storico versioni

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Art. 16 Regolamento (UE) 1987/4023 | Portale Normativo